I mezzi dei quali si serve l'autorità della
Chiesa per verificare l'esistenza delle virtù

Prima, però, che il Papa realizzi tali atti, occorre verificare quelli che sono i loro presupposti, vale a dire, che in favore della proclamazione pubblica della santità del Servo di Dio di cui si tratti concorrano tre requisiti necessari: la voce del popolo di Dio con a capo i suoi pastori, attraverso la fama di santità di cui gode il Servo di Dio; le prove complete dell'eroicità delle virtù o del martirio subito per la fede; ed, infine, la voce di Dio, mediante il compimento di uno o più miracoli per l'intercessione del suo Servo. Se sarà comprovato e presentato al Papa questo complesso armonico di voci, egli potrà contare sui presupposti per decidere se procedere o meno alla beatificazione o alla canonizzazione.

La raccolta delle prove circa la fama di santità e circa l'esercizio delle virtù o circa il martirio viene effettuata generalmente nella diocesi in cui è morto il Servo di Dio e trascorsi almeno cinque anni dalla sua morte(1). Questa raccolta di prove ha un carattere istruttorio ed è eseguita da un tribunale nominato dal Vescovo del quale fanno parte il giudice, il promotore di giustizia e il notaio. Da questo tribunale sono interrogati i testi presentati dal postulatore, ai quali, per evitare qualsiasi rischio di unilateralità, devono sempre essere aggiunti altri chiamati ex officio dal tribunale. L'interrogatorio dei testi, sotto giuramento, comprende le domande miranti ad ottenere le prove della fama di santità e dell'esercizio eroico delle virtù ed è compito del tribunale appurare i fatti, di modo che vengano alla luce anche gli elementi eventualmente negativi o quelli che potrebbero costituire un ostacolo per la causa.

Per la causa di Madre Speranza, dal 24 aprile 1988 all'11 febbraio 1990, sono stati sentiti 82 testi dal tribunale di Orvieto-Todi e 15 da quello di Madrid: quindi un totale di 97 testimoni, di cui 32 chiamati ex officio dal tribunale. Fra i testi si trovano quattro Eminentissimi Cardinali e cinque Vescovi. Le diverse testimonianze, nel loro complesso, abbracciano tutto l'arco della vita della Serva di Dio, dall'infanzia fino alla sua morte. C'è da notare anche che tutti i testi, tranne tre, sono presenziali e che, in genere, depongono su fatti dei quali sono stati testimoni diretti.

Il tribunale, inoltre, affida ad esperti la raccolta dei documenti attinenti alla vita e alle virtù del Servo di Dio nonché tutti i suoi scritti, i quali sono sottoposti all'esame di teologi, perché attestino che non c'è negli stessi alcunché contro la fede e i costumi ed espongano inoltre i tratti della fisionomia del Servo di Dio che si deducono da tali scritti. Anche da questo punto di vista la causa di Madre Speranza è di una ricchezza notevole, perché i componenti della Commissione storica, presieduta da P. Mario Gialletti, FAM, hanno effettuato delle ricerche presso 31 archivi nel Vaticano, in Italia e in Spagna ed hanno raccolto una mole immensa di documenti, inseriti in 30 volumi degli atti processuali.

Nell'interrogatorio dei testi e nella visita alle stanze in cui visse e morì il Servo di Dio e al suo luogo di sepoltura, il tribunale verifica anche che non gli è tributato culto pubblico (come avverrebbe qualora fossero esposte le sue reliquie o la sua immagine sull'altare od ornata di aureola, oppure venisse celebrata la santa messa in suo onore, ecc.).

Concluso quanto sopra esposto, il tribunale aggiunge il proprio parere circa l'attendibilità dei singoli testi e, in generale, circa la completezza dell'istruttoria e il valore del materiale raccolto.

Il tutto, chiuso e sigillato, è trasmesso alla Congregazione delle Cause dei Santi. Nella Congregazione, il primo passo consiste nell'esame degli atti ricevuti, per constatare la loro validità giuridica, dopo di che la causa è affidata a un Relatore, sotto la cui guida viene redatta la positio o dossier contenente l'esposizione dettagliata della vita e delle virtù del Servo di Dio sulla base delle risultanze processuali. Per la causa di Madre Speranza questo dossier comprende tre grossi volumi stampati di complessive 2.378 pagine ed è stato redatto dal Postulatore, P. Romualdo Rodrigo, OAR, dal P. Mario Gialletti, FAM, da Suor Consuelo García, EAM e dalla Sig.na Marina Berardi. Le parti principali di questo dossier, corredate da indici dettagliati, sono:

Consegnata alla Congregazione la positio, essa dovrà attendere il suo turno (in questo momento la lista di attesa è di diversi anni) per essere discussa collegialmente da un Congresso di otto Consultori teologi con il Promotore della Fede. Superato questo primo esame con il parere favorevole di almeno due terzi dei votanti, la positio accompagnata dai voti dei Consultori è trasmessa ai Cardinali e ai Vescovi Membri della Congregazione, i quali la esaminano in una riunione chiamata Congregazione ordinaria. Se il giudizio di questa nuova istanza sarà positivo, la questione viene sottoposta al Santo Padre, il quale decide se si debba promulgare il decreto sull'eroicità delle virtù praticate dal Servo di Dio (o sul suo martirio).

Tuttavia, è da tener presente che la prova delle virtù può raggiungere solo il grado di certezza morale. Mentre in un processo penale non è chiesto all'imputato di provare la propria innocenza ma egli si presume innocente fino a prova contraria, nelle cause di canonizzazione si tratta di provare non già l'innocenza del candidato, ma il grado eroico delle virtù da lui praticate in maniera continua, anche e soprattutto nelle motivazioni più profonde e nell'intimità dei suoi rapporti personali con Dio(2). E' evidente, pertanto, che il grado di certezza al quale si può arrivare è in se stesso limitato.

Per questi motivi, è dottrina tradizionale, ricordata anche da Giovanni Paolo II, che, oltre alla predetta prova delle virtù, i miracoli costituiscono la "voce di Dio" in favore della beatificazione o della canonizzazione, giacché essi, se rigorosamente comprovati e riconosciuti ufficialmente dall'autorità della Chiesa, sono come un sigillo divino che conferma la santità del Servo di Dio la cui intercessione è stata invocata... Per le cause dei Santi, i miracoli hanno una significazione assai forte: fanno sentire in qualche modo la "voce di Dio" nel discernimento che la Chiesa opera in vista della beatificazione o della canonizzazione di un servo di Dio. Essi chiariscono e confermano il giudizio che coinvolge l'autorità di Pietro e della Chiesa (ai partecipanti al colloquio con la consulta medica di Lourdes promosso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, 19 nov. 1988)(3).

Per miracolo s'intende un fatto inspiegabile secondo le leggi della natura, compiuto da Dio (solo Dio può operare miracoli). Nel caso presente, poi, occorre che tale fatto prodigioso sia da attribuire senza luogo a dubbi all'intercessione del Servo di Dio di cui si tratti. Sotto il profilo del miracolo possono essere esaminati tanti cas(4)i: basti citare qui la moltiplicazione del riso per la refezione dei poveri avvenuta nel 1949 in un paese della Spagna, per intercessione dell'allora Beato Giovanni Macías: dopo aver invocato il Beato, verso l'una del pomeriggio la cuoca versò kg. 0,750 di riso ed altrettanto di carne su circa 10 litri d'acqua. Il riso cominciò a moltiplicarsi, sicché una parte dovette essere trasferita in una seconda pentola di otto litri e successivamente in una terza, di dieci litri, ma il livello della pentola originaria non diminuiva nonostante i successivi travasamenti. Di quel riso, che fu giudicato molto buono, mangiarono abbondantemente circa centocinquanta persone ed è inoltre da notare che continuò a bollire fino alle cinque del pomeriggio senza che in alcun momento si spappolasse e si trasformasse in una poltiglia. Tuttavia la maggior parte degli eventi prodigiosi esaminati dalla Congregazione riguardano guarigioni che risultano inspiegabili, almeno quanto al modo in cui sono avvenute.

Quando giungono alla postulazione di una causa rumori circa un presunto miracolo attribuibile all'intercessione di un Servo di Dio, la postulazione stessa cercherà di esaminare approfonditamente e con estrema prudenza i dati oggettivi, per verificare la fondatezza di tali notizie. Soltanto dopo questa doverosa verifica chiederà al Vescovo del luogo dove è avvenuto il fatto che nomini il giudice, il promotore di giustizia e il notaio i quali, assistiti da un perito (generalmente da un medico), raccolgano accuratamente le prove relative sia al fatto presuntamente miracoloso sia alla sua attribuzione all'intercessione di un determinato Servo di Dio (non di più Servi di Dio, perché in tal caso non si avrebbero gli elementi per aggiudicarlo ad uno in concreto). Naturalmente, sono di primaria importanza la cartella clinica e le deposizioni dei medici curanti nonché, in generale, tutti i dati tecnici che permettano di arrivare ad una diagnosi accurata della malattia, della terapia seguita, della guarigione e dell'assenza di recidive: quest'ultimo aspetto è verificato da due medici, che, per incarico del tribunale, visitano la persona guarita. Il tribunale dovrà inoltre ricevere le prove atte ad evidenziare da quali persone e con quali preghiere (novene, ecc.) sia stata invocata l'intercessione di un determinato Servo di Dio.

Arrivati gli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi e verificata la loro validità giuridica, viene redatto e stampato il relativo dossier, che è esaminato innanzitutto dalla Consulta medica (se si tratta di una guarigione) composta da cinque specialisti. Il compito fondamentale di questi periti sarà quello di formulare la diagnosi della malattia, esaminare la terapia seguita, verificare se c'è stata una guarigione e rispondere ad una domanda precisa: se, cioè, secondo la loro scienza, la guarigione così esposta, nelle circostanze concrete in cui ha avuto luogo, ammette una spiegazione naturale. Si badi bene che non viene chiesto ai periti di dire se c'è o non c'è un miracolo, ma solo se, secondo le loro conoscenze, la guarigione ammette una spiegazione naturale.

Con il parere dei periti, il caso viene poi sottoposto al Congresso teologico, composto questa volta da sei Consultori e dal Promotore della Fede, i quali dovranno stabilire se il caso giudicato inspiegabile dai periti sia da ritenersi un vero miracolo, e se tale miracolo debba essere attribuito all'intercessione del Servo di Dio di cui si tratti.

La positio, sempre con il voto dei Consultori, èsuccessivamente esaminata dai Cardinali e dai Vescovi Membri della Congregazione delle Cause dei Santi. Infine, tutto il materiale è consegnato al Papa, il quale decide se si debba promulgare il decreto circa il miracolo.

Promulgato il decreto circa l'eroicità delle virtù con l'aggiunta di quello circa un miracolo, il Papa può decidere che abbia luogo la beatificazione.

Per la canonizzazione, anche nel caso di martirio, è richiesta una diffusione moralmente universale della venerazione al Beato nonché la prova di un miracolo dovuto alla sua intercessione e avvenuto dopo la beatificazione.


(1) Per un commento generale della normativa vigente circa le cause di canonizzazione, cfr. E. APECITI, Le nuove norme per le cause di canonizzazione, in La scuola cattolica 119 (1991), pp. 250-278; A. CASIERI, Postulatorum Vademecum 2, Roma 1985; G. DALLA TORRE, voce Processo canonico (processo di beatificazione e canonizzazione), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXVI, Milano 1987, pp. 932-943; A. ESZER, La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento della procedura, in AA.VV., La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus, Città del Vaticano 1990, pp. 309-329; J. L. GUTIÉRREZ, La normativa actual sobre las causas de canonización, in Ius Canonicum 32 (1992), pp. 39-65; L. PORSI, Cause di canonizzazione e procedura nella Cost. Apost. Divinus perfectionis Magister: considerazioni e valutazioni, en Monitor Ecclesiasticus 110 (1985), pp. 365-400; R. RODRIGO, Manuale per instruire i processi di canonizzazione, Roma 1991; R.J. SARNO, Diocesan Inquiries Required by the Legislator in the New Legislation for the Causes of Saints, Roma 1987; W. SCHULZ, Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren, Paderborn 1988; F. VERAJA, Le Cause di canonizzazione dei Santi, Città del Vaticano 1992.

(2) In proposito, rinvio ai miei studi La certezza morale nelle Cause di Canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio, in Ius Ecclesiae 3 (1991), pp. 645-670 e Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), in Ius Ecclesiae 5 (1993), pp. 579-608.

(3) Per il testo originale in lingua francese, cfr. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI, 4 (1988), p. 1586.

(4) Per una raccolta si veda D. COMPOSTA, Il miracolo: realtà o suggestione? Rassegna documentata di fatti straordinari nel cinquantennio 1920-1970, Città Nuova Editrice 1981.